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Libretto Famiglia per lavoro occasionale e bonus baby-sitting 2021

Il Libretto Famiglia è uno strumento che permette la retribuzione del lavoro occasionale, ed è necessario per beneficiare del Bonus Baby-Sitting 2021.

Il Libretto Famiglia è uno strumento che permette la retribuzione del lavoro occasionale, ed è necessario per beneficiare del Bonus Baby-Sitting 2021. Il Libretto Famiglia è infatti un libretto nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è di 10 euro: tale somma è diretta a remunerare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il libretto Famiglia può essere finanziato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” Inps.

Come funziona il Libretto Famiglia?

Il Libretto Famiglia permette agli utilizzatori (ossia persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa) di retribuire attività lavorative saltuarie svolte da lavoratori occasionali, anche detti prestatori, che effettuano attività lavorative sporadiche e discontinue.

Il Libretto di Famiglia viene erogato dall’INPS, a seguito di registrazione dell’utilizzatore e del prestatore sul sito internet dell’ente previdenziale, ed è soggetto a specifici limiti economici, che vedremo tra poco.

Chi può utilizzare il Libretto Famiglia?

Il Libretto di Famiglia, come già detto, può essere utilizzato da persone fisiche (utilizzatori) e lavoratori occasionali (prestatori)

Non può essere quindi usato da:

  • Imprenditori
  • Lavoratori autonomi
  • Professionisti
  • Associazioni
  • Fondazioni
  • Pubbliche Amministrazioni
  • Enti di natura privata

dal momento che questi soggetti esercitano attività professionale o d’impresa e per retribuire i lavoratori occasionali devono ricorrere ai contratti di collaborazione o prestazione occasionale.

Inoltre, gli utilizzatori non possono aver stipulato negli ultimi 6 mesi un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa (co.co.co.) con i prestatori, tranne che si tratti di prestazioni retribuite tramite bonus baby-sitting COVID 19.

I prestatori di norma sono invece:

  • Disoccupati
  • Studenti
  • Lavoratori
  • Persone che percepiscono sostegni al reddito
  • Pensionati– N.B. Lo svolgimento, da parte dei pensionati, di prestazioni occasionali sia nell’ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto Famiglia, come ad esempio le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting, può determinare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o ridurne l’importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.)

Tali retribuzioni attraverso il Libretto Famiglia non vanno a modificare lo status di disoccupato né le imposte, essendo esenti da tassazione.

Limiti economici del Libretto di Famiglia

Nell’ambito del Libretto di Famiglia, le prestazioni lavorative con carattere occasionale, prevedono i seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario e prestazioni di sostegno al reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A quanto ammonta ogni titolo di pagamento del Libretto di famiglia?

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento del Libretto di Famiglia, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Quali attività lavorative posso retribuire col Libretto di Famiglia?

Le attività lavorative che si possono retribuire tramite il Libretto Famiglia sono indicate dalla legge, e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

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