La tredicesima e la quattordicesima sono due piacevoli “appuntamenti” per molti lavoratori e pensionati.
Le due retribuzioni sono previste da alcuni contratti di lavoro e sono due mensilità aggiuntive rispetto ai canonici 12 mesi di lavoro.
Tuttavia, come abbiamo sopra citato, non tutti i lavoratori possono avere diritto alla tredicesima e quattordicesima mensilità, perché strettamente legate alla tipologia del contratto di lavoro di appartenenza.
Generalmente la tredicesima mensilità viene erogata in concomitanza con le festività natalizie, mentre la quattordicesima mensilità viene erogata ai dipendenti durante l’estate e ambedue stabilite con un preciso calcolo ed erogate con il pagamento mensile dello stipendio, anche se può accadere che l’azienda possa deciderne la ratealizzazione mese per mese durante i 12 mesi dell’anno.
Pertanto se la tredicesima è, per norma di legge, applicabile per tutti i settori lavorativi, escludendo i lavoratori autonomi e Partite Iva, la quattordicesima è limitata ad alcuni settori:
- Settore alimentare industriale;
- Logistica, trasporto merci;
- Aziende di pulizia;
- Settore terziario e del commercio;
- Turismo.
La quattordicesima viene accumulata a livello mensile durante il periodo di lavoro come avviene per le ferie per essere poi erogata nell’anno successivo.
Questo vuol dire che la mensilità aggiuntiva è direttamente collegata, allo stesso modo delle ferie, a quanti mesi effettivamente il dipendente ha lavorato.
Inoltre, sotto il profilo contributivo e fiscale, le due mensilità rispettano le regole ordinarie.
Ciò vuole dire che gli importi erogati contribuiscono a formare la cifra su cui verrà poi effettuato il calcolo dei contributi a fini pensionistici, del proprio reddito e quindi nel calcolo del TFR.
Ma la quattordicesima riguarda anche ai lavoratori che hanno concluso il periodo di lavoro e stanno ricevendo una pensione.
Anche in questo caso, la mensilità in più, essendo una aggiunta alla già presente tredicesima, viene erogata a chi ha già compiuto 64 anni e che abbia il diritto di richiederne l’erogazione da parte dell’INPS.
Per i pensionati la quattordicesima varia in base all’anzianità, in base a quanti contributi il cittadino ha versato durante il lavoro e per quanto riguarda la cifra della mensilità erogata dall’INPS, può variare di molto in base al soggetto che la richiede, dai 300 euro fino ai 600 euro e in ogni caso ci sono dei limiti stabiliti che fanno riferimento al reddito come riportano le tabelle specifiche dell’INPS che ne determinano l’entità dell’erogazione.
Pertanto non tutti possono ricevere la quattordicesima pensione come spiega l’INPS:
“La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.”
Quindi bisogna avere almeno 64 anni compiuti di età, essere titolare di una pensione INPS, non superare il reddito massimo mensile a cui fare riferimento per ricevere la mensilità di pensione aggiuntiva in modo completo, in alternativa, è possibile riceverla parzialmente, spetta sia per le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipata, per titolari di assegno di invalidità o di inabilità o nel caso di pensioni di reversibilità.
La mensilità aggiuntiva non spetta invece a chi riceve una pensione di invalidità civile oppure una pensione sociale, una pensione di guerra o di rendite INAIL.
Per conoscere l’importo che si riceverà, basta collegarsi al sito dell’INPS nella propria area riservata e verificare l’ammontare della quattordicesima.
Per i pensionati che non riceveranno, o non hanno mai ricevuto, la quattordicesima e ritengono di averne diritto, possono verificare i requisiti rivolgendosi agli operatori del Patronato EPAS (Via Annio Floriano, 5 – Terni) i quali forniranno l’assistenza ed eventualmente presenteranno la richiesta all’INPS.
La misura della somma aggiuntiva è indicata nelle seguenti tabelle, aggiornate alla legge di bilancio 2020:
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2020 10.043,87 euro) | |||
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti | Anni di contribuzione per lavoratori autonomi | Somma aggiuntiva fino al 2016 | Somma aggiuntiva dal 2017 in poi |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (per il 2020 da 10.043,87 euro a 13.391,82 euro) | |||
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti | Anni di contribuzione per lavoratori autonomi | Somma aggiuntiva dal 2017 in poi | |
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 euro | 437 euro |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 euro | 546 euro |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 euro | 655 euro |
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 euro | |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 euro | |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 euro |