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Quota 102 chi rientra e chi no

Trovare un compromesso tra i partiti di maggioranza non sarà semplice...

Si dovrà aspettare l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 da parte del Parlamento, ma se i tempi saranno rispettati, entrerà in vigore il 1 gennaio 2022, la Quota 102 in sostituzione della Quota 100, in scadenza al 31 dicembre 2021.

Il criterio è identico alla Quota 100, con la differenza che la Quota 102 prevede l’innalzamento di due anni del requisito anagrafico.

Come scritto, si dovrà aspettare l’approvazione della Legge di Bilancio, pertanto non è detto che la Quota 102, possa subire ulteriori modifiche. Nel frattempo vediamo cosa prevede il testo del disegno di legge approvato dal Governo.

Al momento sembrerebbe che il ritorno della Legge “Fornero” con conseguente scalone di 5 anni sia stato “arginato” e ridotto a 3 ma soltanto per il 2022!

Infatti, per dal 2023 speriamo si trovi una soluzione definitiva, tra governo e parti sociali, al “calvario” pensionistico.

Vediamo in sintesi cosa prevede Quota 102

Viene richiesta un’età minima di 64 anni, da sommare ad un requisito contributivo di 38 anni. Tali requisiti sono “fissi”, nel senso che i due valori non possono variare, cioè un lavoratore che abbia 39 anni di contributi e 63 anni di età non potrà accedere a Quota 102.

Questa condizione, sommando la durata temporale al solo 2022, riduce notevolmente la platea dei potenziali beneficiari ad un numero assai limitato di aspiranti pensionati, circa 15mila secondo le prime stime.

Possono accedere alla Quota 102 gli iscritti alle gestioni INPS, compresa la Gestione Separata, ma sono esclusi i professionisti che versano agli enti privati di categoria.

Per quanto riguarda la tipologia di contributi validi per il requisito del 38 anni, all’interno di questo paletto, è anche possibile esercitare le varie opzioni disponibili: il requisito contributivo, infatti, si può raggiungere anche esercitando la ricongiunzione dei contributi, la totalizzazione o il cumulo gratuito. Non ci sono particolari limitazioni relative alla tipologia di contributi che si possono utilizzare, per cui valgono anche quelli accreditati figurativi accreditati, da riscatto, e via dicendo.

Inoltre, una volta ottenuta la Quota 102, resta il vincolo di reddito da lavoro dipendente o autonomo, per il quale non è possibile sforare il limite dei di 5mila euro l’anno, sono dunque ammessi solo lavori occasionali. Diversamente, la pensione Quota 102 non è cumulabile, fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Importante è per chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2022 può anche esercitarlo successivamente. La cristallizzazione del diritto prevede che non sia necessario esercitare l’opzione entro fine 2022: è possibile continuare a lavorare e ritirarsi con la Quota 102, per fare un esempio, nel corso del 2023 o persino successivamente, magari per accrescere il montante contributivo e dunque l’importo dell’assegno pensionistico.

Il lavoratore si ritira con il sistema di calcolo contributivo, misto (visti i requisiti, nella maggioranza dei casi, i lavoratori che si ritireranno con la Quota 102 ricadono in questo sistema di calcolo) o retributivo (se si hanno almeno 18 anni al 31 dicembre 1995) a seconda dei contribuiti versati, senza penalizzazioni (che invece si applicano per l’Opzione Donna, nel qual caso si calcola la pensione interamente con il sistema contributivo). Con la Quota 102, si utilizza lo stesso metodo di calcolo pensione che avrebbe utilizzato per la pensione piena. La pensione anticipata è dunque “autentica”.

In base alla formulazione della norma, i Fondi di solidarietà bilaterali potranno erogare l’assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori che sono rimasti penalizzati dalla conclusione della Quota 100, fino al raggiungimento delle condizioni per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Per quanto concerne la decorrenza, permane la finestra di tre mesi fra la maturazione del diritto ed il primo assegno di pensione. Per i dipendenti della Scuola, la Quota 102 si richiede facendo domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022, per poi ritirarsi all’inizio dell’anno scolastico o accademico (es.: 1° settembre).

Per i dipendenti pubblici che vanno in pensione con la Quota 100, è possibile richiedere l’anticipo del TFS, ottenendo un prestito bancario fino a 45mila euro garantito dalla futura liquidazione, come calcolata dall’INPS. Come per la Quota 100, infine, la liquidazione non viene versata in base alla data di pensionamento con la Quota 102 ma il parametro resta il momento in cui sarebbe maturata la pensione di vecchiaia o quella anticipata piena.

Una “toppa” per scongiurare un ritorno della Legge “Fornero” è stata messa, ora è da capire cosa accadrà nel corso del 2022 riguardo a una nuova e auspicabile riforma pensionistica.

Trovare un compromesso tra i partiti di maggioranza non sarà semplice, soprattutto considerando che nel 2023 ci saranno le nuove elezioni politiche, e nessun partito vorrà rischiare di perdere consensi su un argomento così delicato e su cui l’elettorato è particolarmente sensibile…

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