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Smart Working fino al 31 ottobre per lavoratori fragili e 104

Confermato fino al 31 ottobre il diritto allo Smart Working per i lavoratori fragili e i disabili in 104.

Confermato fino al 31 ottobre il diritto allo Smart Working per i lavoratori fragili e i disabili in 104.

Pertanto, viene ripristinato il quadro normativo che fino ad oggi ha consentito la protezione per queste categorie di persone e che la nota n. 10962/2021 del 05/07/2021 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro disapplicava.

La nota disponeva che dal 1° luglio, i periodi di assenza dei lavoratori fragili non venivano più parificati a ricovero ospedaliero ma conteggiati nel periodo di comporto, in quanto sosteneva che con la scadenza al 30 giugno venivano meno il regime di favore, art.15 del D.L. 41/2021, al riconoscimento alla modalità agile, poiché non risultavano, fino a quel momento, ulteriori disposizioni normative in materia, ma che tale modalità lavorativa poteva comunque essere sempre accordata dal datore di lavoro.

A stabilirne il ripristino allo Smart Working, con diritto retroattivo, dal 1 luglio al 31 ottobre per i lavoratori fragili è il Decreto Covid-19 n.105 del 23 luglio, che all’articolo 9 ne ha previsto l’estensione.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati con certificazione sanitaria che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione;

  • esiti da patologie oncologiche;
  • svolgimento di relative terapie salvavita.

Stesso diritto per i lavoratori disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104.

Se l’attività lavorativa non può essere prestata in modalità agile, è possibile adibire il lavoratore a diversa mansione o piano di formazione professionale, anche da remoto.

Scade invece il 31 luglio la sorveglianza sanitaria per i dipendenti fragili che manifestano l’esigenza di prestare l’attività in ufficio o in azienda.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà acquisire prima il parere del medico, su fragilità, grado rischio e stato vaccinale, per valutare soluzioni lavorative adatte.

Il DL 105/2021, invece, non conferma l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in Smart Working. 

Non viene dunque neanche prorogata l’esclusione dal conteggio, ai fini del periodo di comporto, delle giornate di assenza dal luogo di lavoro legate all’emergenza sanitaria.

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